Nel difficile percorso di una separazione o di un divorzio, una delle preoccupazioni maggiori per i coniugi è il destino della casa coniugale. Chi continuerà ad abitarvi? Su quali basi verrà deciso? La casa familiare rappresenta spesso il fulcro degli affetti e della stabilità, soprattutto per eventuali figli. In questo articolo esaminiamo cosa prevede la legge italiana sul futuro dell’immobile di famiglia dopo la separazione, offrendo risposte concrete basate sull’esperienza dello Studio Legale Avv. Lucilla Trombetta di Giarre (Catania). L’obiettivo è fornire informazioni chiare e affidabili, aiutando le famiglie a capire come tutelare i propri diritti in questa fase delicata.
Casa coniugale e separazione: cosa prevede la legge?
In Italia la normativa tutela in primis l’interesse dei figli in caso di separazione dei genitori. L’art. 337-sexies del Codice Civile stabilisce che, nel decidere a chi assegnare la casa familiare, il giudice deve considerare prioritariamente il benessere dei figli. In pratica, l’immobile viene assegnato al genitore collocatario dei figli, ossia colui presso cui i figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) vivranno stabilmente, per garantire loro continuità nell’ambiente domestico e ridurre il trauma della separazione. È importante sottolineare che questa assegnazione prescinde dalla proprietà della casa: il coniuge affidatario potrà continuare ad abitare nell’abitazione familiare anche se intestata all’altro coniuge o a un terzo (ad esempio un immobile in affitto). L’assegnazione della casa coniugale, quindi, è uno strumento di protezione della prole e viene decisa nell’esclusivo interesse dei figli minori.
Se non ci sono figli, la situazione cambia radicalmente. In assenza di prole, la legge non consente al giudice di disporre l’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi (come confermato anche dalla Cassazione). Ciò significa che il coniuge non proprietario dovrà in genere lasciare l’immobile dopo il divorzio. Naturalmente, il giudice terrà conto dell’eventuale disparità economica tra le parti tramite altri strumenti, come l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile, ma non potrà obbligare il trasferimento della casa a favore di un ex coniuge se mancano figli da tutelare.
Vediamo in sintesi alcuni scenari tipici riguardanti la casa coniugale dopo la separazione:
- Casa di proprietà di entrambi i coniugi: se l’immobile è intestato ad entrambi (ad esempio in comunione dei beni), al termine del divorzio occorrerà trovare un accordo sulla sua destinazione. Spesso una soluzione è la vendita della casa e la divisione del ricavato in parti uguali, oppure uno dei coniugi può rilevare la quota di proprietà dell’altro con un conguaglio economico. In ogni caso, senza accordo, sarà il giudice a poter disporre la divisione dei beni in sede di separazione dei beni.
- Casa di proprietà di uno solo dei coniugi: se l’immobile era di proprietà esclusiva di uno dei coniugi (ad esempio acquistato prima del matrimonio o ricevuto in eredità), quel coniuge resta proprietario anche dopo la separazione. Tuttavia, in presenza di figli minorenni, come detto, la casa potrà essere assegnata al genitore collocatario (anche se non proprietario) finché i figli non saranno economicamente autosufficienti. In assenza di figli, invece, il coniuge non proprietario non avrà titolo per rimanere nell’abitazione oltre i tempi tecnici della separazione.
- Casa in affitto (locazione): se la casa coniugale è un immobile in affitto, la legge tutela il coniuge assegnatario dell’abitazione tramite la successione nel contratto di locazione. In pratica, il contratto di affitto viene intestato al coniuge che ottiene l’assegnazione della casa familiare, anche se originariamente era a nome dell’altro coniuge o cointestato. Il coniuge assegnatario subentra quindi come inquilino e sarà tenuto a pagare il canone d’affitto d’ora in avanti. Questa norma garantisce che i figli possano continuare a vivere nella stessa casa, evitando che debbano traslocare dopo il divorzio dei genitori.
- Casa di proprietà di terzi (ad esempio dei suoceri): può capitare che la famiglia abiti in una casa non di proprietà dei coniugi, magari concessa in uso dai genitori di uno di essi. In tal caso molto dipende dagli accordi di utilizzo. Se l’abitazione era data in comodato d’uso senza una scadenza definita, il giudice può assegnarla al genitore collocatario finché perdura la necessità abitativa dei figli. Se invece vi era un comodato con termine prefissato, il coniuge assegnatario dovrà rilasciare l’immobile alla scadenza stabilita, anche se ciò dovesse avvenire dopo la separazione. È sempre consigliabile, in queste situazioni, raggiungere un nuovo accordo coi proprietari dell’immobile per permettere una continuità abitativa ai figli.
L’esperienza dello Studio: soluzioni per la casa familiare
Affrontare il tema della casa coniugale richiede competenza legale e sensibilità verso la situazione familiare. Lo Studio Legale Avv. Lucilla Trombetta, con sede a Giarre e operante su tutta la provincia di Catania, vanta una solida esperienza in diritto di famiglia ed è punto di riferimento per chi cerca un avvocato divorzista a Catania. Grazie alla nostra pluriennale attività in cause di separazione e divorzio, conosciamo bene le preoccupazioni dei clienti riguardo alla casa e al futuro della famiglia.
Cosa facciamo concretamente? In primo luogo, ascoltiamo le esigenze del cliente e analizziamo la situazione patrimoniale: ad esempio, verifichiamo il regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni), la presenza di figli e l’eventuale urgenza di tutelare il coniuge più fragile. Il nostro approccio mira sempre a trovare soluzioni consensuali quando possibile: spesso aiutiamo i coniugi a negoziare un accordo di separazione che stabilisca con chiarezza a chi spetterà il godimento della casa coniugale, evitando conflitti successivi. Grazie alla nostra esperienza, possiamo proporre accordi equilibrati, come la continuazione temporanea della coabitazione fino a una certa data, oppure la concessione di un periodo per permettere al coniuge non proprietario di trovare una nuova sistemazione adeguata.
Quando la via dell’accordo non è praticabile e la separazione diventa giudiziale, assistiamo con determinazione i nostri clienti in tribunale. Portiamo all’attenzione del giudice tutti gli elementi utili a sostenere la richiesta di assegnazione della casa (se rappresentiamo il genitore collocatario che vuole restare con i figli nell’abitazione) oppure, viceversa, difendiamo il diritto di proprietà del coniuge proprietario, evitando che subisca ingiustamente la perdita della disponibilità del proprio immobile oltre i limiti di legge. Ogni caso viene seguito con attenzione personalizzata, perché ogni famiglia è unica: il nostro Studio fornisce consulenza legale su misura, spiegando in modo chiaro ai clienti quali sono i loro diritti e doveri riguardo alla casa coniugale e quali passi intraprendere per proteggerli.
In conclusione, capire cosa succede alla casa coniugale dopo una separazione o un divorzio è fondamentale per prendere decisioni informate e proteggere gli interessi della propria famiglia. La legge offre strumenti per tutelare i figli e bilanciare i diritti di entrambi i coniugi, ma l’applicazione concreta dipende dalle specificità di ogni situazione. Se ti trovi ad affrontare una separazione o un divorzio a Catania o dintorni e hai dubbi sul destino della tua casa di famiglia, non esitare a contattare lo Studio Legale Avv. Lucilla Trombetta (Giarre – Catania). Grazie alla nostra competenza in diritto di famiglia e alla profonda conoscenza delle problematiche legate al divorzio e alla casa coniugale, sapremo guidarti con professionalità e umanità. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata: ti aiuteremo a tutelare i tuoi diritti, a proteggere la tua casa e a trovare la soluzione migliore per te e i tuoi cari, costruendo insieme la tua nuova serenità.

