Negli ultimi anni, i social network sono diventati il principale spazio di confronto pubblico. Accanto a opportunità di espressione e dialogo, però, cresce anche il contenzioso legato a commenti ritenuti offensivi o diffamatori. Ma quando un commento su Instagram o Facebook può davvero integrare il reato di diffamazione? E quando, invece, rientra nel legittimo diritto di critica?
Un recente caso seguito dal nostro studio offre lo spunto per fare chiarezza.
Diffamazione online: cosa dice la legge
Nel nostro ordinamento, la diffamazione è disciplinata dall’art. 595 c.p.
Affinché si configuri una responsabilità, devono sussistere tutti i seguenti presupposti:
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offesa alla reputazione di una persona;
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comunicazione con più soggetti;
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contenuto lesivo, gratuito e non giustificato;
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superamento dei limiti di continenza, pertinenza e verità.
Nel contesto dei social network, la giurisprudenza ha chiarito che il mezzo può costituire un’aggravante solo se il contenuto è realmente diffamatorio e idoneo a ledere l’onore del soggetto interessato.
Il diritto di critica sui social network
La Corte di Cassazione è costante nel riconoscere che il diritto di critica, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, può essere esercitato anche con toni aspri, ironici o provocatori, soprattutto quando:
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il tema è di interesse generale (sport, politica, costume);
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il soggetto commentato si espone volontariamente al giudizio pubblico;
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il linguaggio, pur colorito, non si traduce in un attacco personale mirato.
In particolare, in ambito sportivo e calcistico, la giurisprudenza riconosce una maggiore tolleranza espressiva, trattandosi di contesti notoriamente caratterizzati da enfasi e iperbole.
Critica o insulto? Il confine giuridico
Non ogni parola sgradevole equivale a diffamazione.
Secondo la Cassazione:
“Il diritto di critica può manifestarsi anche con espressioni forti o polemiche, purché non si risolvano in una gratuita aggressione all’onore altrui”.
In altre parole:
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non è sufficiente che un commento sia volgare o ironico;
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è necessario che produca un concreto pregiudizio reputazionale;
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il giudizio va sempre contestualizzato (contenuto, pubblico, tono, finalità).
Like e visualizzazioni: sono davvero un’aggravante?
Un errore frequente è ritenere che il numero di like, commenti o visualizzazioni renda automaticamente più grave l’offesa.
In realtà:
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il like è una semplice interazione;
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non costituisce approvazione giuridicamente rilevante;
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non trasforma un commento lecito in diffamatorio.
La responsabilità resta personale e legata esclusivamente al contenuto testuale e alla sua portata offensiva.
Content creator e reputazione online
Un aspetto centrale riguarda chi opera come content creator, influencer o personaggio pubblico.
Chi utilizza i social come strumento professionale accetta un livello più elevato di esposizione al giudizio altrui, inclusi commenti critici, ironici o non elogiativi.
Questo non significa rinunciare alla tutela della reputazione, ma implica che non ogni commento negativo può essere perseguito legalmente.
Conclusioni: non tutto ciò che offende è diffamazione
Il diritto di internet richiede oggi un’analisi caso per caso, evitando automatismi.
In sintesi:
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i social non sono zone franche, ma neppure tribunali permanenti;
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la diffamazione online esiste, ma ha confini precisi;
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il diritto di critica resta un pilastro della libertà di espressione.
Prima di intraprendere azioni legali – o di subirle – è fondamentale valutare contesto, linguaggio e reale portata del contenuto.
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